Art. 184. 
 
  I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a  disposizioni
speciali, qualora vengano adibiti, anche saltuariamente  o  per  sole
operazioni di riparazione e di manutenzione, al  sollevamento  od  al
trasporto di persone, devono essere provvisti di efficaci dispositivi
di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili,  devono  essere
usati previa adozione di idonee misure precauzionali.