Art. 293. 
 
  Le stazioni interne dei pozzi e dei piani inclinati di estrazione e
gli impianti fissi che necessitano  di  sorveglianza  debbono  essere
illuminati con lampade  elettriche  fisse  o  con  lampade  a  fiamma
protetta. 
  Le protezioni di vetro delle lampade fisse  debbono  essere  difese
contro rotture accidentali.