Art. 1249.
(Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna).
In materia di navigazione marittima o interna il potere
disciplinare e' esercitato:
1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui
passeggeri, ancorche' non siano cittadini italiani;
2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al
personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68;
3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli
appartenenti al personale della navigazione interna;
4) dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale
sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori
portuali;
5) dalle autorita' consolari all'estero sui componenti
dell'equipaggio;
6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti
dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e' in corso di
navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorita'
consolare.