(Codice della navigazione-art. 1249)
                             Art. 1249. 
    (Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna). 
 
  In  materia  di  navigazione  marittima   o   interna   il   potere
disciplinare e' esercitato: 
  1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio  e  sui
passeggeri, ancorche' non siano cittadini italiani; 
  2)  dai  comandanti  di  porto  marittimo  sugli  appartenenti   al
personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68; 
  3)  dai  comandanti  di  porto  della  navigazione  interna   sugli
appartenenti al personale della navigazione interna; 
  4) dall'autorita' preposta  alla  disciplina  del  lavoro  portuale
sulle imprese, sui datori  di  lavoro  nei  porti  e  sui  lavoratori
portuali; 
  5)   dalle   autorita'   consolari   all'estero   sui    componenti
dell'equipaggio; 
  6) dai comandanti delle navi da  guerra  nazionali  sui  componenti
dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e' in corso di
navigazione o in un paese estero nel quale non  risiede  un'autorita'
consolare.