(Codice della navigazione-art. 1250)
                             Art. 1250. 
                 (Potere disciplinare aeronautico). 
 
  In  materia  di  navigazione  aerea  il  potere   disciplinare   e'
esercitato: 
  1) dal direttore dell'Ente nazionale della gente  dell'aria,  sulla
gente dell'aria; 
  2)   dalle   autorita'   consolari   all'estero   sui    componenti
dell'equipaggio.