Art. 1251.
(Infrazioni disciplinari).
Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti
speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti
al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone
indicate nell'articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei
porti e per gli appartenenti alla gente dell'aria, quando non siano
puniti come reati a norma del presente codice:
1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del
comandante o di altro superiore e l'inosservanza di disposizioni del
regolamento di bordo;
2) l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio
dell'attivita' dei porti;
3) la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni;
4) l'assenza da bordo senza autorizzazione;
5) l'abbandono della nave o dell'aeromobile;
6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e
funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione
interna o degli aerodromi, ovvero verso comandanti di navi da guerra,
autorita' consolari e altre autorita' dello Stato all'estero;
7) i disordini a bordo;
8) ogni comportamento tale da turbare l'ordine o la disciplina
della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle
esigenze dell'ordine o della disciplina;
9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni
atto incompatibile con la dignita' della bandiera nazionale.