(Codice della navigazione-art. 1251)
                             Art. 1251. 
                     (Infrazioni disciplinari). 
 
  Oltre i casi  previsti  da  disposizioni  di  leggi  o  regolamenti
speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli  appartenenti
al personale marittimo o della navigazione interna,  per  le  persone
indicate nell'articolo 68, per le imprese e i datori  di  lavoro  nei
porti e per gli appartenenti alla gente dell'aria, quando  non  siano
puniti come reati a norma del presente codice: 
  1) il  rifiuto  o  il  ritardo  di  obbedienza  ad  un  ordine  del
comandante o di altro superiore e l'inosservanza di disposizioni  del
regolamento di bordo; 
  2) l'inosservanza delle disposizioni che  disciplinano  l'esercizio
dell'attivita' dei porti; 
  3) la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni; 
  4) l'assenza da bordo senza autorizzazione; 
  5) l'abbandono della nave o dell'aeromobile; 
  6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e
funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della  navigazione
interna o degli aerodromi, ovvero verso comandanti di navi da guerra,
autorita' consolari e altre autorita' dello Stato all'estero; 
  7) i disordini a bordo; 
  8) ogni comportamento tale da  turbare  l'ordine  o  la  disciplina
della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque  non  rispondente  alle
esigenze dell'ordine o della disciplina; 
  9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni
atto incompatibile con la dignita' della bandiera nazionale.