(Codice della navigazione-art. 1252)
                             Art. 1252. 
(Pene disciplinari per l'equipaggio  della  navigazione  marittima  o
                              interna). 
 
  Le pene disciplinari per  i  componenti  dell'equipaggio  marittimo
sono: 
  1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni; 
  2) l'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni; 
  3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di
utili da venti a trecento lire; 
  4) la inibizione dall'esercizio della professione marittima per  un
tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni; 
  5) la cancellazione dalle matricole o dai registri della  gente  di
mare. 
 
  Le  pene  disciplinari  per  i  componenti  dell'equipaggio   della
navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5. 
 
  Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante  della
nave o dal comandante del porto, nonche' dalle autorita' consolari  e
dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti  nell'articolo
1248, nn. 5 e 6. 
 
  La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal comandante del porto. Le
pene indicate nei nn. 4 e  5  sono  applicate  dal  ministro  per  le
comunicazioni.