(Codice della navigazione-art. 1254)
                             Art. 1254. 
(Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo,
   al personale della navigazione interna e alla gente dell'aria). 
 
  Le pene  disciplinari  per  gli  altri  appartenenti  al  personale
marittimo e al personale della navigazione interna sono: 
  1) la ritenuta di una quota di salario da venti a trecento lire; 
  2) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi; 
  3) la cancellazione dai registri professionali. 
 
  Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate  dal  comandante  del
porto e, per i  lavoratori  portuali,  dall'autorita'  preposta  alla
disciplina del  lavoro  portuale.  La  pena  indicata  nel  n.  3  e'
applicata dal ministro per le comunicazioni. 
 
  Le  pene  disciplinari  per  gli  altri  appartenenti  alla   gente
dell'aria sono: 
  1) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi; 
  2) la cancellazione dai registri professionali. 
 
  Dette pene sono applicate dal direttorio dell'Ente nazionale  della
gente dell'aria.