Art. 1254. (Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e alla gente dell'aria). Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo e al personale della navigazione interna sono: 1) la ritenuta di una quota di salario da venti a trecento lire; 2) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi; 3) la cancellazione dai registri professionali. Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto e, per i lavoratori portuali, dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal ministro per le comunicazioni. Le pene disciplinari per gli altri appartenenti alla gente dell'aria sono: 1) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi; 2) la cancellazione dai registri professionali. Dette pene sono applicate dal direttorio dell'Ente nazionale della gente dell'aria.