Art. 1257.
(Pene disciplinari per i passeggeri).
Le pene disciplinari per i passeggeri sono:
1) l'ammonimento semplice;
2) l'ammonimento pubblico;
3) l'esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;
4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta
oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;
5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo
porto di approdo in territorio nazionale.
Tali pene sono applicate dal comandante della nave o
dell'aeromobile.