(Codice della navigazione-art. 1257)
                             Art. 1257. 
                (Pene disciplinari per i passeggeri). 
 
  Le pene disciplinari per i passeggeri sono: 
  1) l'ammonimento semplice; 
  2) l'ammonimento pubblico; 
  3) l'esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni; 
  4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta
oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni; 
  5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo
porto di approdo in territorio nazionale. 
 
  Tali  pene   sono   applicate   dal   comandante   della   nave   o
dell'aeromobile.