(Codice della navigazione-art. 1258)
                             Art. 1258. 
   (Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice). 
 
  Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del  personale
marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi
o nel registro della gente dell'aria e' inflitta la pena disciplinare
della  cancellazione  se  riportano  una   condanna   che   determina
l'incapacita' all' iscrizione  nelle  matricole,  negli  albi  o  nel
registro.  La  riabilitazione  importa  la  cessazione   della   pena
disciplinare. 
 
  Alle medesime persone puo'  essere  inflitta,  rispettivamente  dal
ministro per le comunicazioni e dal  direttorio  dell'Ente  nazionale
della gente dell'aria, la inibizione dell'esercizio della professione
fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei  reati  indicati
nel regolamento o in leggi speciali.