(Codice della navigazione-art. 1259)
                             Art. 1259. 
(Potere   disciplinare   in   caso   di   perdita   della   nave    o
                          dell'aeromobile). 
 
  Nel caso di perdita della nave  o  dell'aeromobile  coloro  che  ne
componevano l'equipaggio restano  soggetti  alle  norme  disciplinari
fino a quando sono alle dipendenze del comandante per  le  operazioni
di ricupero.