Art. 1262.
(Sospensione in pendenza di processo penale.
Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento).
Nel caso di apertura dell'istruzione formale o sommaria per un
delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o
della navigazione interna ovvero alla gente dell'aria,l'imputato puo'
essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro per le
comunicazioni o dal direttorio dell'ente nazionale della gente
dell'aria, sospeso dall'esercizio della professione fino all'esito
del processo penale, salva l'applicazione provvisoria delle pene
accessorie.
Il proscioglimento dell'imputato, salvo il caso che non sia
pronunciato perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo
ha commesso, non impedisce l'inizio o la prosecuzione del
procedimento disciplinare.