(Codice della navigazione-art. 1262)
                             Art. 1262. 
            (Sospensione in pendenza di processo penale. 
       Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento). 
 
  Nel caso di apertura dell'istruzione  formale  o  sommaria  per  un
delitto a carico di persona appartenente  al  personale  marittimo  o
della navigazione interna ovvero alla gente dell'aria,l'imputato puo'
essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro  per  le
comunicazioni  o  dal  direttorio  dell'ente  nazionale  della  gente
dell'aria, sospeso dall'esercizio della  professione  fino  all'esito
del processo penale,  salva  l'applicazione  provvisoria  delle  pene
accessorie. 
 
  Il  proscioglimento  dell'imputato,  salvo  il  caso  che  non  sia
pronunciato perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo
ha  commesso,  non  impedisce  l'inizio   o   la   prosecuzione   del
procedimento disciplinare.