(CODICE CIVILE-art. 1201)
                             Art. 1201. 
 
             (Surrogazione per volonta' del creditore). 
 
  Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo,  puo'  surrogarlo
nei propri  diritti.  La  surrogazione  deve  essere  fatta  in  modo
espresso e contemporaneamente al pagamento.