Art. 1202.
(Surrogazione per volonta' del debitore).
Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa
fungibile al fine di pagare il debito, puo' surrogare il mutuante nei
diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti
condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data
certa;
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica
destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore
circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla
richiesta del debitore, il creditore non puo' rifiutarsi di inserire
nella quietanza tale dichiarazione.