(CODICE CIVILE-art. 1202)
                             Art. 1202. 
 
              (Surrogazione per volonta' del debitore). 
 
  Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro  o  altra  cosa
fungibile al fine di pagare il debito, puo' surrogare il mutuante nei
diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. 
 
  La  surrogazione  ha  effetto   quando   concorrono   le   seguenti
condizioni: 
    1) che il mutuo e la quietanza  risultino  da  atto  avente  data
certa; 
    2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica
destinazione della somma mutuata; 
    3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del  debitore
circa la provenienza  della  somma  impiegata  nel  pagamento.  Sulla
richiesta del debitore, il creditore non puo' rifiutarsi di  inserire
nella quietanza tale dichiarazione.