(CODICE CIVILE-art. 1203)
                             Art. 1203. 
 
                       (Surrogazione legale). 
 
  La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 
    1)   a   vantaggio   di   chi,   essendo   creditore,   ancorche'
chirografario, paga un altro creditore che  ha  diritto  di  essergli
preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno  o  delle  sue
ipoteche; 
    2) a vantaggio dell'acquirente di  un  immobile  che,  fino  alla
concorrenza del prezzo di acquisto,  paga  uno  o  piu'  creditori  a
favore dei quali l'immobile e' ipotecato; 
    3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri
al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; 
    4) a vantaggio dell'erede con beneficio  d'inventario,  che  paga
con danaro proprio i debiti ereditari; 
    5) negli altri casi stabiliti dalla legge.