(CODICE CIVILE-art. 1204)
                             Art. 1204. 
 
                          (Terzi garanti). 
 
  La surrogazione contemplata  nei  precedenti  articoli  ha  effetto
anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. 
 
  Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del
secondo comma dell'art. 1263.