Art. 47.
   1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo  170  del decreto legislativo 19 febbraio, 1998, n. 51,
e' sostituito dal seguente:
   "Art.   39-sexies.   -   (Inosservanza   dichiarata   nell'udienza
preliminare)  -  1 Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che
per  il  reato  deve  procedersi  con  citazione  diretta  a giudizio
pronuncia,   nei   casi  previsti  dall'articolo  550,  ordinanza  di
trasmissione  degli  atti  al  pubblico ministero per l'emissione del
decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.
   2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424; commi
2 e 3, 553 e 554".
   2.   L'articolo   33-septies   del  codice  di  procedura  penale,
introdotto  dall'articolo  170  del  decreto  legislativo 19 febbraio
1998. n. 51, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  33-septies.  - (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di
primo grado) -1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito
dell'udienza  preliminare,  il  giudice,  se  ritiene  che  il  reato
appartiene  alla  cognizione  del  tribunale in composizione diversa,
trasmette  gli  atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere
sul reato contestato.
   2.  Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico
ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone
con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
   3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4".
   3.  Al  comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le
parole:   "nel  decreto  di  citazione  a  giudizio  emesso  a  norma
dell'articolo  555"  sono  sostituite dalle seguenti: "nel decreto di
citazione diretta a giudizio".
   4.   All'articolo   516  del  codice  di  procedura  penale,  come
modificato  dall'articolo  186  del  decreto  legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, e' aggiunto il seguente comma:
   "1-ter.  Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale
e'  prevista  l'udienza  preliminare,  e  questa  non  si  e' tenuta,
l'inosservanza  delle  relative  disposizioni  e' eccepita, a pena di
decadenza, entro il termine indicato dal comma 1 bis".
   5.  Il  comma  1-bis  dell'articolo  517  del  codice di procedura
penale,  introdotto  dall'articolo  187  del  decreto  legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, e' sostituito dal seguente:
   "1-bis  Si  applicano  le disposizioni previste dall'articolo 516,
comma 1-bis e 1-ter".
   6.  Al  comma  1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale,
come sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero non risulti
tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non
si sia tenuta ".
   7.  Il  comma  1  dell'articolo  521-bis  del  codice di procedura
penale.  introdotto  dall'articolo  189  del  decreto  legislativo 19
febbraio 1998, n.51, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Se,  in  seguito  ad una diversa definizione giuridica o alle
contestazioni  previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517,
comma  1-bis  e  518,  il  reato  risulta  tra quelli attribuiti alla
cognizione  del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e
questa  non  si  e'  tenuta,  il  giudice  dispone  con  ordinanza la
trasmissione degli atti al pubblico ministero ".
 
          Note all'art. 47:
          - Il  testo  vigente  dell'art.  60 del codice di procedura
          penale,  come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  60  (Assunzione  della  qualita'  di imputato). - 1.
          Assume  la  qualita'  di  imputato la persona alla quale e'
          attribuito  il  reato nella richiesta di rinvio a giudizio,
          di  giudizio  immediato,  di decreto penale di condanna, di
          applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, nel
          decreto  di  citazione  diretta  a  giudizio e nel giudizio
          direttissimo.
          2. La  qualita'  di  imputato  si  conserva in ogni stato e
          grado  del  processo,  sino  a  che non sia piu' soggetta a
          impugnazione  la  sentenza  di  non  luogo a procedere, sia
          divenuta  irrevocabile  la sentenza di proscioglimento o di
          condanna  o  sia  divenuto  esecutivo  il decreto penale di
          condanna.
          3. La  qualita'  di  imputato si riassume in caso di revoca
          della  sentenza  di  non  luogo  a  procedere e qualora sia
          disposta la revisione del processo".
          - Il  testo  vigente  dell'art. 516 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.  516  (Modifica della imputazione). - 1. Se nel corso
          dell'istruzione  dibattimentale il fatto risulta diverso da
          come  e'  descritto  nel decreto che dispone il giudizio, e
          non  appartiene alla competenza di un giudice superiore, il
          pubblico  ministero  modifica  l'imputazione e procede alla
          relativa contestazione.
          1-bis. Se   a  seguito  della  modifica  il  reato  risulta
          attribuito  alla  cognizione  del tribunale in composizione
          collegiale   anziche'   monocratica,  l'inosservanza  delle
          disposizioni  sulla  composizione del giudice e' rilevata o
          eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova
          contestazione  ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519
          comma  2 e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro
          atto  nella  nuova  udienza  fissata  a  norma dei medesimi
          articoli.
          1-ter. Se  a seguito della modifica risulta un reato per il
          quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e'
          tenuta,   l'inosservanza  delle  relative  disposizioni  e'
          eccepita a pena di decadenza, entro il termine indicato dal
          comma 1-bis".
          - Il  testo  vigente  dell'art. 517 del codice di procedura
          penale, introdotto dall'art. 187 del decreto legislativo 19
          febbraio  1998,  n. 51 (Norme in materia di istituzione del
          giudice  unico di primo grado), come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  517  (Reato  concorrente  e  circostanze  aggravanti
          risultanti  dal  dibattimento).  -  1.  Qualora  nel  corso
          dell'istruzione  dibattimentale  emerga un reato connesso a
          norma   dell'art.  12,  comma  1,  lettera  b)  ovvero  una
          circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto
          che  dispone  il  giudizio  il  pubblico ministero contesta
          all'imputato   il   reato  o  la  circostanza,  purche'  la
          cognizione  non  appartenga  alla  competenza di un giudice
          superiore.
          1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 516,
          commi 1-bis e 1-ter".
          - Il  testo  vigente  dell'art. 521 del codice di procedura
          penale,   come   sostituito   dall'art.   188  del  decreto
          legislativo  19  febbraio  1998, n. 51 (Norme in materia di
          istituzione   del  giudice  unico  di  primo  grado),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.  521  (Correlazione tra l'imputazione contestata e la
          sentenza).  -  1.  Nella  sentenza  il giudice puo' dare al
          fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata
          nell'imputazione,  purche'  il  reato  non  ecceda  la  sua
          competenza  ne'  risulti  attribuito  alla  cognizione  del
          tribunale  in composizione collegiale anziche' monocratica,
          ovvero  non  risulti  tra  quelli  per  i quali e' prevista
          l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta.
          2. Il  giudice  dispone con ordinanza la trasmissione degli
          atti  al  pubblico  ministero  se  accerta  che il fatto e'
          diverso  da  come  descritto  nel  decreto  che  dispone il
          giudizio  ovvero  nella  contestazione  effettuata  a norma
          degli artt. 516, 517 e 518, comma 2.
          3. Nello  stesso  modo  il  giudice  procede se il pubblico
          ministero  ha  effettuato una nuova contestazione fuori dei
          casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2".
          - Il   testo   vigente  dell'art.  521-bis  del  codice  di
          procedura  penale,  introdotto  dall'art.  189  del decreto
          legislativo  19  febbraio  1998, n. 51 (Norme in materia di
          istituzione   del  giudice  unico  di  primo  grado),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  521-bis  (Modifiche della composizione del giudice a
          seguito di nuove contestazioni). - 1. Se, in seguito ad una
          diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste
          dagli  articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis,
          e   518,  il  reato  risulta  tra  quelli  attribuiti  alla
          cognizioe  del  tribunale  per  cui  e'  prevista l'udienza
          preliminare  e  questa non si e' tenuta, il giudice dispone
          con  ordinanza  la  trasmissione  degli  atti  al  pubblico
          ministero.
          2. L'inosservanza  della  disposizione prevista dal comma 1
          deve  essere  eccepita,  a pena di decadenza, nei motivi di
          impugnazione".