Art. 47. 1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio, 1998, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Art. 39-sexies. - (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare) - 1 Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552. 2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424; commi 2 e 3, 553 e 554". 2. L'articolo 33-septies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998. n. 51, e' sostituito dal seguente: "Art. 33-septies. - (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) -1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4". 3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: "nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di citazione diretta a giudizio". 4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' aggiunto il seguente comma: "1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1 bis". 5. Il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' sostituito dal seguente: "1-bis Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, comma 1-bis e 1-ter". 6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta ". 7. Il comma 1 dell'articolo 521-bis del codice di procedura penale. introdotto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, e' sostituito dal seguente: "1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ".
Note all'art. 47: - Il testo vigente dell'art. 60 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 60 (Assunzione della qualita' di imputato). - 1. Assume la qualita' di imputato la persona alla quale e' attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia piu' soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 3. La qualita' di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo". - Il testo vigente dell'art. 516 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 516 (Modifica della imputazione). - 1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come e' descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione. 1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli. 1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis". - Il testo vigente dell'art. 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 517 (Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento). - 1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purche' la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore. 1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 516, commi 1-bis e 1-ter". - Il testo vigente dell'art. 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 521 (Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza). - 1. Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta. 2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto e' diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2. 3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2". - Il testo vigente dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 521-bis (Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni). - 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizioe del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione".