Art. 48.
   1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
   "  Art. 4-bis. - (Formalita' delle richieste per la trasmissione a
un  diverso  ufficio  del  pubblico  ministero)  - 1. La richiesta al
procuratore  generale  di  cui  all'articolo  54-quater, comma 3, del
codice,  deve  essere  depositata  presso la segreteria del medesimo,
unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.
   2.   Al   fini  della  determinazione  dell'ufficio  del  pubblico
ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte
di   appello   o   presso   la   Corte   di   cassazione,  verificata
l'ammissibilita'  della richiesta, puo' richiedere la trasmissione di
copia degli atti del procedimento".