Art. 49. 1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "a norma dell'articolo 420 comma 4" sono sostituite dalle seguenti: " a norma degli articoli 420-bis e 420-ter". 2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: " dall'articolo 420, comma 4 " sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 420-bis e 420-ter".
Note all'art. 49: - Il testo vigente dell'art. 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 23 (Assenza delle parti private diverse dall'imputato). - 1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, ne' la nuova fissazione dell'udienza preliminare a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice. 2. Fermo quanto previsto dall'art. 82, comma 2, del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza e' notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza". - Il testo vigente dell'art. 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 31 (Svolgimento dell'udienza preliminare). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso. 2. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalita'. 3. Dell'udienza e' dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attivita' per il minorenne e all'esercente la potesta' dei genitori. 4. Se l'esercente la potesta' non compare senza un legittimo impedimento, il giudice puo' condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice puo' disporre l'allontanamento dell'esercente la potesta' dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'art. 12, comma 3. 5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'art. 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando e' presente, e' sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'art. 9".