Art. 49.
   1.  Al  comma  1  dell'articolo  23  delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "a norma
dell'articolo  420 comma 4" sono sostituite dalle seguenti: " a norma
degli articoli 420-bis e 420-ter".
   2.  Al  comma  1  dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo
penale  a  carico  di  imputati  minorenni  approvate con decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive
modificazioni,  le  parole:  "  dall'articolo  420,  comma  4  " sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 420-bis e 420-ter".
 
          Note all'art. 49:
          - Il  testo vigente dell'art. 23 delle norme di attuazione,
          di  coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura
          penale,  approvate  con decreto legislativo 28 luglio 1989,
          n.  271,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.    23    (Assenza   delle   parti   private   diverse
          dall'imputato).  - 1. L'assenza delle parti private diverse
          dall'imputato   regolarmente   citate   non   determina  la
          sospensione  o  il  rinvio  del  dibattimento, ne' la nuova
          fissazione  dell'udienza preliminare a norma degli articoli
          420-bis e 420-ter del codice.
          2. Fermo quanto previsto dall'art. 82, comma 2, del codice,
          nel  caso  di  mancata  comparizione  delle  parti  private
          diverse  dall'imputato,  la  sentenza  e'  notificata  alle
          stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della
          sentenza".
          - Il  testo  vigente  dell'art.  31  delle disposizioni sul
          processo  penale  a carico di imputati minorenni, approvato
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 settembre
          1988,  n.  448, e successive modificazioni, come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art. 31 (Svolgimento dell'udienza preliminare). - 1. Fermo
          quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice
          di    procedura    penale,   il   giudice   puo'   disporre
          l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.
          2. Il    giudice,   sentite   le   parti,   puo'   disporre
          l'allontanamento   del   minorenne,   nel   suo   esclusivo
          interesse,  durante  l'assunzione  di  dichiarazioni  e  la
          discussione  in  ordine a fatti e circostanze inerenti alla
          sua personalita'.
          3. Dell'udienza  e'  dato  avviso  alla  persona offesa, ai
          servizi   minorili   che  hanno  svolto  attivita'  per  il
          minorenne e all'esercente la potesta' dei genitori.
          4. Se   l'esercente   la  potesta'  non  compare  senza  un
          legittimo  impedimento,  il  giudice  puo'  condannarlo  al
          pagamento  a  favore della cassa delle ammende di una somma
          da  lire  cinquantamila  a  lire  un  milione. In qualunque
          momento   il   giudice   puo'   disporre   l'allontanamento
          dell'esercente la potesta' dei genitori quando ricorrono le
          esigenze indicate nell'art. 12, comma 3.
          5. La  persona  offesa partecipa all'udienza preliminare ai
          fini   di  quanto  previsto  dall'art.  90  del  codice  di
          procedura  penale.  Il  minorenne,  quando  e' presente, e'
          sentito  dal  giudice.  Le altre persone citate o convocate
          sono   sentite  se  risulta  necessario  ai  fini  indicati
          nell'art. 9".