Art. 50.
   1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento
e  transitorie  del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
   "Art.  107-bis.  -  (Denunce  a carico di ignoti) - 1 Le denunce a
carico  di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da
parte  degli  organi  di  polizia,  unitamente agli eventuali atti di
indagine  svolti  per  la identificazione degli autori del reato, con
elenchi mensili".