Art. 51.
   1.  Agli  articoli  123,  comma  1, e 163, comma 1, delle norme di
attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
penale,  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la
parola: " 566 " e' sostituita dalla seguente: "558".
   2.  All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, la parola: " 566 " e' sostituita dalla seguente: "558".
 
          Note all'art. 51:
          - Il testo vigente dell'art. 123 delle norme di attuazione,
          di  coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura
          penale,  approvate  con decreto legislativo 28 luglio 1989,
          n.  271,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art. 123 (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida).
          -  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art. 121 nonche' dagli
          artt. 449, comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida
          si  svolge  nel  luogo  dove  l'arrestato  o  il fermato e'
          custodito.  Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di
          necessita'  o  di  urgenza,  il  giudice  puo'  disporre il
          trasferimento   dell'arrestato   o   del   fermato  per  la
          comparizione davanti a se'".
          - Il testo vigente dell'art. 163 della norma di attuazione,
          di  coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura
          penale,  approvato  con decreto legislativo 28 luglio 1989,
          n.  271,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  163 (Presentazione dell'arrestato per la convalida).
          -   1.  Nel  caso  previsto  dall'art.  558,  comma  1,  la
          presentazione  dell'arrestato al giudice per la convalida e
          il  contestuale  giudizio e' disposta dal procuratore della
          Repubblica (presso la pretura) con l'atto mediante il quale
          formula l'imputazione.
          2. Gli  ufficiali  o  gli agenti di polizia giudiziaria che
          hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti
          al pubblico ministero presente all'udienza".
          - Il  testo  vigente  dell'art. 12-bis della legge 7 agosto
          1992,  n. 356 (Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  8 giugno  1992,  n.  306,  recante modifiche
          urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
          di  contrasto  alla  criminalita' mafiosa), come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.  12-bis  (Giudizio  direttissimo).  -  1. Per i reati
          concernenti  le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero
          procede  al  giudizio  direttissimo  anche  fuori  dei casi
          previsti  dagli  articoli 449 e 558 del codice di procedura
          penale, salvo che siano necessarie speciali indagini".