Art. 51. 1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: " 566 " e' sostituita dalla seguente: "558". 2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la parola: " 566 " e' sostituita dalla seguente: "558".
Note all'art. 51: - Il testo vigente dell'art. 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 123 (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121 nonche' dagli artt. 449, comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessita' o di urgenza, il giudice puo' disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a se'". - Il testo vigente dell'art. 163 della norma di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 163 (Presentazione dell'arrestato per la convalida). - 1. Nel caso previsto dall'art. 558, comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio e' disposta dal procuratore della Repubblica (presso la pretura) con l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza". - Il testo vigente dell'art. 12-bis della legge 7 agosto 1992, n. 356 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12-bis (Giudizio direttissimo). - 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 558 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini".