Art. 52.
   1.  L'articolo  135  delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
   "Art.   135.   -   (Decisione  nel  giudizio  sulla  richiesta  di
applicazione  della  pena)  -  1.  Il  giudice,  per  decidere  sulla
richiesta   di   applicazione   della   pena  rinnovata  prima  della
dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento di primo grado, ordina
l'esibizione   degli   atti  contenuti  nel  fascicolo  del  pubblico
ministero.  Se  la  richiesta  e'  accolta.  gli atti esibiti vengono
inseriti  nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono
immediatamente restituiti al pubblico ministero".