Art. 53.
   1.  All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  al  comma  1, le parole: "ovvero a norma dell'articolo 557 del
codice" sono soppresse;
   b)  al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "Non si applica
la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice";
   c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
   "4-bis.  In  caso di modifica dell'originaria imputazione in altra
per  la  quale  sia ammissibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in
termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda,
fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della
somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara
con sentenza l'estinzione del reato".
 
          Nota all'art. 53:
          - Il testo vigente dell'art. 141 delle norme di attuazione,
          di  coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura
          penale,  approvato  con decreto legislativo 28 luglio 1989,
          n.  271,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  141  (Procedimento di oblazione). - 1. Se la domanda
          di   oblazione   e'   proposta  nel  corso  delle  indagini
          preliminari  il pubblico ministero la trasmette, unitamente
          agli  atti  del  procedimento,  al  giudice per le indagini
          preliminari.
          2. Il   pubblico   ministero,  anche  prima  di  presentare
          richiesta  di  decreto penale, puo' avvisare l'interessato,
          ove ne ricorrano i presupposti, che ha facolta' di chiedere
          di   essere   ammesso  all'oblazione  e  che  il  pagamento
          dell'oblazione estingue il reato.
          3. Quando  per  il  reato  per  il quale si e' proceduto e'
          ammessa  l'oblazione  e non e' stato dato l'avviso previsto
          dal  comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione
          della relativa facolta' dell'imputato.
          4. Quando  e'  proposta  domanda  di oblazione, il giudice,
          acquisito  il parere del pubblico ministero, se respinge la
          domanda  pronuncia  ordinanza  disponendo,  se del caso, la
          restituzione  degli  atti al pubblico ministero; altrimenti
          ammette  all'oblazione  e  fissa  con ordinanza la somma da
          versare,   dandone   avviso  all'interessato.  Avvenuto  il
          versamento  della somma, il giudice, se la domanda e' stata
          proposta  nel  corso  delle indagini preliminari, trasmette
          gli  atti  al pubblico ministero per le sue determinazioni;
          in  ogni  altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del
          reato. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3
          del codice.
          4-bis. In  caso  di modifica dell'originaria imputazione in
          altra  per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato
          e' rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice,
          se  accoglie  la  domanda, fissa un termine non superiore a
          dieci  giorni,  per  il pagamento della somma dovuta. Se il
          pagamento  avviene  nel  termine  il  giudice  dichiara con
          sentenza l'estinzione del reato".