Art. 54.
   1.  Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di
attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989. n.271, sono
abrogati.
 
          Note all'art. 54:
          - Gli   articoli  155,  156,  158  e  161  delle  norme  di
          attuazione  di  coordinamento  e  transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvato   con  decreto  legislativo
          28 luglio 1989, n. 271, erano cosi' rubricati:
          "Art.   155.  -  Decisione  sulla  richiesta  di  incidente
          probatorio".
          "Art. 156. - Opposizione alla richiesta di archiviazione".
          "Art.  158.  -  Avocazione nel caso di mancato accoglimento
          della richiesta di archiviazione".
          "Art.   161.   -   Deposito  degli  atti  per  il  giudizio
          abbreviato".
          - Il testo vigente dell'art. 160 delle norme di attuazione,
          di  coordinamento  e  transitorie,  del codice di procedura
          penale,  approvato  con decreto legislativo 28 luglio 1989,
          n.  271,  come modificato dalle legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.   160   (Determinazione   della   data   dell'udienza
          dibattimentale  o  del procedimento speciale). - 1. Ai fini
          dell'emissione  del  decreto di citazione a giudizio ovvero
          del   decreto   che   dispone  il  giudizio  a  seguito  di
          opposizione   a   decreto  penale,  la  richiesta  prevista
          dall'art.  132,  comma  2,  e'  proposta  al presidente del
          tribunale  rispettivamente  dal  pubblico  ministero  o dal
          giudice per le indagini preliminari".