Art. 54. 1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989. n.271, sono abrogati.
Note all'art. 54: - Gli articoli 155, 156, 158 e 161 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, erano cosi' rubricati: "Art. 155. - Decisione sulla richiesta di incidente probatorio". "Art. 156. - Opposizione alla richiesta di archiviazione". "Art. 158. - Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione". "Art. 161. - Deposito degli atti per il giudizio abbreviato". - Il testo vigente dell'art. 160 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalle legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 160 (Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale). - 1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'art. 132, comma 2, e' proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari".