Art. 56.
   1.  Al  comma  1  dell'articolo  223  del  decreto  legislativo 19
febbraio  1998,  n.  51,  le  parole:  ",  acquisito  il consenso del
pubblico ministero, " sono soppresse.
 
          Nota all'art. 56:
          - Il  testo  vigente  dell'art. 223 del decreto legislativo
          19 febbraio  1998,  n.  51 (Norme in materia di istituzione
          del  giudice  unico  di primo grado), come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  223.  -  1. Nei giudizi di primo grado in corso alla
          data  di  efficacia  del  presente  decreto, se l'imputato,
          prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il
          giudizio  abbreviato,  il  giudice dispone con ordinanza la
          prosecuzione   del   giudizio  osservando  le  disposizioni
          previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
          2. Se  ritiene di non poter decidere allo stato degli atti,
          il  giudice  indica  alle  parti  temi nuovi o incompleti e
          provvede  ad  assumere gli elementi necessari ai fini della
          decisione  nelle forme previste dall'art. 422 del codice di
          procedura penale.
          3. Si  applicano  le  disposizioni previste dagli artt. 441
          comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale".