Art. 56. 1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ", acquisito il consenso del pubblico ministero, " sono soppresse.
Nota all'art. 56: - Il testo vigente dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 223. - 1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili. 2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'art. 422 del codice di procedura penale. 3. Si applicano le disposizioni previste dagli artt. 441 comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale".