Articolo 55 (R)
                       Segnatura di protocollo

  1.  La  segnatura  di  protocollo  e l'apposizione o l'associazione
all'originale  del  documento,  in forma permanente non modificabile,
delle  informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
   Le informazioni minime previste sono:
   a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato
   all'articolo 57;
   b) la data di protocollo:
   c)  l'identificazione  in  forma  sintetica dell'amministrazione o
dell'area  organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma
4.
  2.   L'operazione   di   segnatura   di  protocollo  va  effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
  3. L'operazione di segnatura di protocollo puo' includere il codice
identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice
dell'ufficio    che   ha   prodotto   il   documento,   l'indice   di
classificazione  del  documento  e  ogni  altra  informazione utile o
necessaria,  qualora  tali  informazioni  siano  disponibili  gia' al
momento della registrazione di protocollo.
  4.  Quando  il documento e' indirizzato ad altre amministrazioni ed
e'  formato  e  trasmesso  con strumenti informatici, la segnatura di
protocollo  puo' includere tutte le informazioni di registrazione del
documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico puo'
utilizzare  tali  informazioni  per  automatizzare  le  operazioni di
registrazione di protocollo del documento ricevuto.
  5.  Con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta    dell'Autorita'    per    l'informatica   nella   pubblica
Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate
al documento informatico ai sensi del comma 4.