Art. 66 
                     Requisiti di partecipazione 
 
  1. I  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  di
partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti  con
riguardo: 
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati
   negli ultimi cinque  esercizi  antecedenti  la  pubblicazione  del
   bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo  a  base
   d'asta; 
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni  di  servizi  di
   cui all'articolo 50, relativi  a  lavori  appartenenti  ad  ognuna
   delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono  i  servizi
   da affidare, individuate sulla base  delle  elencazioni  contenute
   nelle vigenti tariffe professionali, per un  importo  globale  per
   ogni classe e categoria  variabile  tra  2  e  4  volte  l'importo
   stimato dei lavori da progettare; 
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di
   cui all'articolo 50, relativi ai lavori,  appartenenti  ad  ognuna
   delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono  i  servizi
   da affidare, individuate sulla base  delle  elencazioni  contenute
   nelle vigenti tariffe professionali, per  un  importo  totale  non
   inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e  0,80  volte  l'importo
   stimato dei lavori da progettare; 
d) al numero medio  annuo  del  personale  tecnico  utilizzato  negli
   ultimi tre anni (comprendente i soci  attivi,  i  dipendenti  e  i
   consulenti  con   contratto   di   collaborazione   coordinata   e
   continuativa su base annua), in una misura variabile  tra  2  e  3
   volte  le  unita'   stimate   nel   bando   per   lo   svolgimento
   dell'incarico. 
  2. I servizi di  ingegneria  valutabili  sono  quelli  iniziati  ed
ultimati nel decennio  o  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando, ovvero  la  parte  di  essi  ultimata  nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
  3. I concorrenti non  devono  trovarsi  altresi'  nelle  condizioni
previste dagli articoli 51 e 52.