Articolo 122 
                      Lavori socialmente utili 
 
1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia
di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6,  7  e
8,  del  decreto-legge  31  gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  marzo  1995,  n.  95,  e  successive
modifiche ed integrazioni.