Articolo 122
Lavori socialmente utili
1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia
di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e
8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive
modifiche ed integrazioni.