Art. 123
Norma transitoria
1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare
l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui
all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al
primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali
nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le
medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla
data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si
applicano fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina
del presente testo unico; si applicano altresi' per l'esercizio del
diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione.