Art. 32
                Equiparazione tra gradi e qualifiche
  1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di
cui   all'articolo  71  del  decreto  legislativo  emanato  ai  sensi
dell'articolo  5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal
15  marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli
normali  degli  ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del corpo della
guardia  di  finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di
cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1o aprile 1981, n. 121,
per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1
e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stabilita come di seguito:
    a) generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello B;
    b) generale di divisione: dirigente generale;
    c) generale di brigata: dirigente superiore;
    d) colonnello: primo dirigente;
    e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto;
    f) capitano: commissario capo;
    g) tenente: commissario.
  2.  Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali
in  servizio  permanente  degli  altri  ruoli  ed ai funzionari degli
omologhi  ruoli  della  Polizia  di  stato, equiparando, altresi', il
sottotenente al vice commissario.
  3.  A  decorrere  dalla  stessa data di cui al comma 1, gli effetti
dell'equiparazione  disposta  dai  commi  1  e  2  sono  estesi  agli
ufficiali  in  servizio  permanente  dei corrispondenti gradi e ruoli
dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica,  nonche'  agli
ufficiali  piloti  in  ferma  dodecennale di cui alla legge 19 maggio
1986, n. 224.
 
          Nota all'art. 32:
              Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5 e 7, commi 1
          e 2, della citata legge 31 marzo 2000, n. 78:
              "Art.   3  (Delega  al  Governo  concernente  il  corpo
          forestale  dello  Stato).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello
          Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
          specificita',   omogeneita'   di   disciplina  con  i  pari
          qualifica  dei  ruoli  dei commissari e dei dirigenti della
          polizia  di  Stato,  secondo  i seguenti principi e criteri
          direttivi    prevedendo    le    occorrenti    disposizioni
          transitorie:
                a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
          Corpo   forestale  dello  Stato  con  determinazione  della
          relativa   consistenza   organica,  in  sostituzione  delle
          dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
          nonche'  delle  modalita' di progressione di carriera e del
          corso di formazione;
                b) revisione  delle  disposizioni  per l'accesso alle
          qualifiche  dirigenziali  per l'attribuzione delle relative
          funzioni,  prevedendo  l'accesso  alla  qualifica  di primo
          dirigente  limitatamente al personale del ruolo di cui alla
          lettera  a),  e  prevedendo  altresi'  la  ripartizione dei
          dirigenti anche nelle sedi periferiche;
                c) soppressione,  riduzione organica o istituzione di
          altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
          relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
          di formazione e di progressione.
              2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  il  personale  del  ruolo  dei funzionari del Corpo
          forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di
          polizia  giudiziaria  e  di sostituto ufficiale di pubblica
          sicurezza.
              3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1,
          sono  trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale  del Corpo forestale
          dello  Stato,  che esprimono il parere nei successivi venti
          giorni;  gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri
          pervenuti  entro  il  termine ed agli altri pareri previsti
          dalla  legge,  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  il parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  esteso  anche alle
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  che  si esprimono
          entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
              4.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a  lire  700 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'art. 8".
              "Art.  4.  (Delega al Governo per il riordino del Corpo
          della  Guardia  di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entra dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
          giuridico  e  l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
          Guardia  di  finanza  e  per  l'adeguamento, fermo restando
          l'articolo  1  della  legge  23 aprile  1959,  n.  189, dei
          compiti  del  Corpo in relazione al riordino della pubblica
          amministrazione.
              2.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
          osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) previsione   dell'esercizio   delle   funzioni  di
          polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
          Stato e dell'Unione europea;
                b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
                c) adeguamento  dei  ruoli e delle relative dotazioni
          organiche  alle  esigenze  funzionali e tecnico-logistiche,
          nonche'   alle   necessita'  operative  connesse  al  nuovo
          ordinamento    tributario   ed   ai   compiti   di   natura
          economico-finanziaria    derivanti    dalla    appartenenza
          all'Unione   europea.   All'adeguamento  potra'  procedersi
          mediante   riordino   dei   ruoli   normale,   speciale   e
          tecnico-operativo  esistenti,  l'eventuale soppressione, la
          non  alimentazione  di  essi  ovvero l'istituzione di nuovi
          ruoli,  con  eventuale  rideterminazione  delle consistenze
          organiche  del  restante  personale.  Tale revisione potra'
          riguardare  anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
          requisiti,  i  titoli  e  le  modalita'  di reclutamento ed
          avanzamento,  nonche'  le  aliquote  di  valutazione  ed il
          numero   delle   promozioni   annue   per   ciascun  grado,
          l'istituzione  del  grado  apicale  di  Generale  di  corpo
          d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
          assolvere   ed   all'armonico   sviluppo   delle  carriere,
          l'elevazione a 65 anni del limite di eta' per i Generali di
          corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente
          anche  quello  del  Comandante generale in carica, nonche',
          solo  se  necessario  per  la  funzionalita'  del servizio,
          innalzando   i   limiti  di  eta'  per  i  restanti  gradi;
          conseguentemente  verranno  assicurati  la sovraordinazione
          gerarchica  del  Comandante  generale  ed  il  mantenimento
          dell'attuale posizione funzionale;
                d) aggiornamento   delle   disposizioni  inerenti  ad
          attivita'  incompatibili  con il servizio, nonche' riordino
          della   normativa   relativa  ai  provvedimenti  di  stato,
          realizzando  l'uniformita'  della  disciplina  di  tutto il
          personale;
                e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
          adeguarne   la   disponibilita'   alle  effettive  esigenze
          operative   ed  al  nuovo  modello  organizzativo  previsto
          dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449;
                f) riordino,  secondo criteri di selettivita' ed alta
          qualificazione,  della  disciplina  del  Corso superiore di
          polizia tributaria;
                g) previsione  di  disposizioni  transitorie  per  il
          graduale   passaggio   dalla  vigente  normativa  a  quella
          adottata con i decreti legislativi.
              3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
          comma  2,  lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              4.  Il Governo sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui ai
          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
          il  parere  delle  Commissioni  parlamentari competenti per
          materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere
          finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla
          data di assegnazione.
              5.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'articolo 83".
              "Art.  5  (Delega  al  Governo  per  il  riordino della
          Polizia  di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu'
          decreti  legislativi  per la revisione dell'ordinamento del
          personale  dei  ruoli  di  cui alla legge 1 aprile 1981, n.
          121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) riordinamento  dei ruoli del personale direttivo e
          dirigente  della  Polizia di Stato, mediante soppressione o
          istituzione  di  nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo
          la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con
          consistenza  organica adeguata alle funzioni da assolvere e
          all'armonico   sviluppo  delle  carriere,  con  conseguente
          rideterminazione  del  livello  dirigenziale  del  prefetto
          avente  funzioni di Capo della polizia - Direttore generale
          della   pubblica   sicurezza,  al  fine  di  assicurare  la
          sovraordinazione  gerarchica  di  cui all'articolo 65 della
          legge  1o aprile  1981,  n.  121,  ed il mantenimento della
          posizione   funzionale  connessa  all'esercizio  delle  sue
          attribuzioni,   provvedendo   anche  alla  revisione  delle
          modalita'  di  accesso, dei relativi corsi di formazione in
          modo  coerente  con  la  riforma  dei  cicli universitari e
          dell'avanzamento,   prevedendo,   per   i  ruoli  di  nuova
          istituzione,  le relative funzioni, ad esclusione di quelle
          che comportano una specifica qualificazione;
                b) integrazione     delle    disposizioni    relative
          all'accesso  alle  qualifiche dirigenziali della Polizia di
          Stato,  prevedendo  che  l'accesso  alla qualifica di primo
          dirigente  possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
          comunque  non  inferiore  al venti per cento delle vacanze,
          mediante   concorso   per  titoli  ed  esami  riservato  al
          personale,    in    possesso    del   diploma   di   laurea
          rispettivamente  prescritto,  dei ruoli dei commissari, dei
          direttori    tecnici   e   dei   sanitari   e   conseguente
          determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
                c) previsione  che i dirigenti della Polizia di Stato
          possano   essere  temporaneamente  collocati  entro  limiti
          determinati,  non  superiori al 5 per cento della dotazione
          organica,  e  per  particolari  esigenze  di  servizio,  in
          posizione    di   disponibilita',   anche   per   incarichi
          particolari  o  a tempo determinato assicurando comunque la
          possibilita',   per  l'Amministrazione,  di  provvedere  al
          conferimento  degli  incarichi  dirigenziali per i posti di
          funzione non coperti;
                d) adeguamento  delle disposizioni concernenti l'eta'
          pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
          per  il  personale  della  Polizia di Stato, tenendo conto,
          relativamente  all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
          vigore  per  il  personale  dei  corrispondenti ruoli delle
          Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
                e) previsione   dell'abrogazione   dell'articolo  51,
          della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
                f) previsione     delle    occorrenti    disposizioni
          transitorie.
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato  che  esprimono il parere nei successivi
          venti  giorni;  gli schemi medesimi, unitamente ai predetti
          pareri  pervenuti  entro  il  termine  ed agli altri pareri
          previsti   dalla  legge  sono  trasmessi  alla  Camera  dei
          deputati  e  al Senato della Repubblica per il parere delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia, esteso
          anche  alle  conseguenze  di  carattere finanziario. che si
          esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione"
              3.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, e'
          consentito,    a   domanda   e   previa   intesa   tra   le
          amministrazioni    interessate,    il   trasferimento   dei
          dipendenti  appartenenti  alle  qualifiche  dirigenziali  e
          direttive    della    Polizia    di   Stato   nelle   altre
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei
          posti  disponibili  per  le  medesime  qualifiche possedute
          nelle  rispettive  piante  organiche,  nel  rispetto  delle
          disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre
          1999.    n.   488.   Qualora   il   trattamento   economico
          dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
          percepito    nell'amministrazione    di   provenienza,   il
          dipendente    trasferito    percepisce,    fino    al   suo
          riassorbimento,   un   assegno   ad   personam  di  importo
          carrispondente  alla,  differenza  di  trattamento.  Per un
          periodo  non  superiore  a  novanta  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore dei decreti legislativi di cui al comma
          1, il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime
          modalita',  ad  istanza  dei  dipendenti interessati, salvo
          rifiuto  dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da
          esprimere  entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
          medesima.
              4.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'art. 8".
              "Art.   7   (Disposizioni   comuni).  -  1.  I  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati,
          ferma  restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
          polizia   sulla   proposta  dei  Ministri  interessati,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  con il Ministro per la funzione
          pubblica    e    per   quanto   concerne   l'organizzazione
          territoriale,   con   il   Ministro  dell'interno,  se  non
          proponente.
              2.  Per  le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
          del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
          emanati  anche  con  il concerto dei Ministri dell'interni,
          della difesa e delle finanze se non proponenti".
              -  La  legge  10 aprile  1981,  n.  121, recante "Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza",
          e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  del  10 aprile 1981, n. 100; si riporta il testo
          dell'art. 16;
              "Art.  16  (Forze  di  polizia). - Ai fini della tutela
          dell'ordine  e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:
                a) l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
              Fatte  salve  le rispettive attribuzioni e le normative
          dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso".
              - Per i riferimenti relativi alla legge 19 maggio 1986,
          n. 224, vedi nota all'art. 29.