Art. 100
                            (Competenza)

   1.  I  tribunali  della  Repubblica  sono competenti a disporre le
rettificazioni  e  le  correzioni di cui ai precedenti articoli anche
per  gli  atti  dello  stato  civile ricevuti da autorita' straniere,
trascritti  in  Italia ed a provvedere per la cancellazione di quelli
indebitamente trascritti nonche' per la formazione di quelli omessi o
indisponibili  che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi
in  cui  non sia utilizzabile la procedura di cui all'articolo 20. La
competenza  spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto
registrare  l'atto  ovvero  al  tribunale  per  i  minorenni  che  ha
pronunciato sull'adozione di minore straniero.