Art. 101
                       (Trasmissione di atti)

   1.   Il   cancelliere  trasmette  di  ufficio,  per  l'esecuzione,
all'ufficiale  dello  stato  civile  copia dei decreti emessi a norma
degli  articoli  96,  comma  3,  e  98,  comma 3. Altrimenti gli atti
suddetti   sono   acquisiti  dall'ufficiale  dello  stato  civile  su
richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse.