Art. 95 
                              (Ricorso) 
 
   1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato
civile o la ricostituzione di un  atto  distrutto  o  smarrito  o  la
formazione  di  un  atto  omesso  o  la  cancellazione  di  un   atto
indebitamente  registrato,   o   intende   opporsi   a   un   rifiuto
dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una
dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro
adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel  cui  circondario
si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale  e'  registrato
l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia  eseguito
l'adempimento. 
   2. Il procuratore della Repubblica puo' in ogni  tempo  promuovere
il procedimento di cui al comma 1. 
   3. L'interessato puo' comunque richiedere  il  riconoscimento  del
diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli  se
questo  costituisce  ormai  autonomo  segno  distintivo   della   sua
identita' personale.