Art. 96
                           (Procedimento)

   1.  Il  tribunale  puo',  senza  particolari  formalita', assumere
informazioni,    acquisire    documenti    e   disporre   l'audizione
dell'ufficiale dello stato civile.
   2.  Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore
della  Repubblica  e  gli  interessati  e richiedere, se del caso, il
parere del giudice tutelare.
   3.  Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con
decreto  motivato.  Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737  e  seguenti  del  codice di procedura civile nonche', per quanto
riguarda  i  soggetti  cui  non  puo'  essere  opposto  il decreto di
rettificazione, l'articolo 455 del codice civile.
 
          Note all'art. 96:

          - Si  riporta  il testo degli articoli da 737 a 742-bis del
            codice di procedura civile:
             "Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). - I
          provvedimenti,  che debbono essere pronunciati in camera di
          consiglio,  si chiedono con ricorso al giudice competente e
          hanno  forma  di  decreto  motivato,  salvo  che  la  legge
          disponga altrimenti.
             Art.  738  (Procedimento).  - Il presidente nomina tra i
          componenti  del  collegio  un  relatore,  che  riferisce in
          camera di consiglio.
             Se  deve  essere sentito il pubblico ministero, gli atti
          sono  a  lui  previamente  comunicati ed egli stende le sue
          conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

             Il giudice puo' assumere informazioni.

             Art.  739. (Reclami delle parti). - Contro i decreti del
          giudice  tutelare  si  puo' proporre reclamo con ricorso al
          tribunale  che  pronuncia  in camera di consiglio. Contro i
          decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
          primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
          d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
             Il  reclamo  deve essere proposto nel termine perentorio
          di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato
          in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e'
          dato in confronto di piu' parti.
             Salvo  che  la legge disponga altrimenti, non e' ammesso
          reclamo  contro  i  decreti  della corte d'appello e contro
          quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
             Art. 740 (Reclami del pubblico ministero). - Il pubblico
          ministero,  entro  dieci  giorni  dalla comunicazione, puo'
          proporre  reclamo  contro  i decreti del giudice tutelare e
          contro  quelli  del  tribunale per i quali e' necessario il
          suo parere.
             Art.  741  (Efficacia  dei  provvedimenti).  - I decreti
          acquistano  efficacia  quando sono decorsi i termini di cui
          agli  articoli  precedenti  senza  che  sia  stato proposto
          reclamo.
             Se  vi  sono ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia
          disporre che il decreto abbia efficacia immediata.
             Art. 742. (Revocabilita' dei provvedimenti). - I decreti
          possono  essere  in  ogni  tempo  modificati o revocati, ma
          restano  salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi
          in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla
          revoca.
             Art.  742-bis  (Ambito  di  applicazione  degli articoli
          precedenti).   -  Le  disposizioni  del  presente  capo  si
          applicano  a  tutti  i procedimenti in camera di consiglio,
          ancorche'  non  regolati  dai  capi  precedenti  o  che non
          riguardano materia di famiglia o di stato delle persone.".

             - Si riporta l'art. 455 del codice civile:

             "Art.  455 (Efficacia della sentenza di rettificazione).
          -  La  sentenza di rettificazione non puo' essere opposta a
          quelli  che  non  concorsero a domandare la rettificazione,
          ovvero  non  furono  parti  in  giudizio  o  non  vi furono
          regolarmente chiamati".