Art. 97
            (Atti dell'autorita' diplomatica e consolare)

   1.  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 95 e 96 si applicano,
altresi',  per  gli  atti  di competenza dell'autorita' diplomatica o
consolare. E' competente in tal caso il tribunale nel cui circondario
e'   registrato   o   avrebbe  dovuto  essere  registrato  l'atto  da
rettificarsi.