Art. 98 (Correzioni) 1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove e' stato registrato l'atto nonche' agli interessati. 2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalita' di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione. 3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse puo' proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.
Nota all'art. 98. - Si riporta il testo dell'art. 262 del codice civile: "Art. 262 (Cognome del figlio). - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circa, l'assunzione del cognome del padre.".