Art. 98 
                            (Correzioni) 
 
  1. L'ufficiale dello  stato  civile,  d'ufficio  o  su  istanza  di
chiunque  ne  abbia  interesse,  corregge  gli  errori  materiali  di
scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante
annotazione  dandone   contestualmente   avviso   al   prefetto,   al
procuratore della Repubblica  del  luogo  dove  e'  stato  registrato
l'atto nonche' agli interessati. 
  2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse  modalita'
di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per  la  registrazione,  un
atto di nascita relativo a  cittadino  italiano  nato  all'estero  da
genitori  legittimamente  uniti  in  matrimonio  ovvero  relativo   a
cittadino  italiano  riconosciuto  come  figlio  naturale  ai   sensi
dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato
imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per  la  legge
italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione. 
  3.  Avverso  la  correzione,  il  procuratore  della  Repubblica  o
chiunque ne abbia interesse puo' proporre, entro  trenta  giorni  dal
ricevimento dell'avviso, opposizione mediante  ricorso  al  tribunale
che decide in  camera  di  consiglio  con  decreto  motivato  che  ha
efficacia immediata. 
 
          Nota all'art. 98. 
 
            - Si riporta il testo dell'art. 262 del codice civile: 
            "Art. 262 (Cognome del  figlio).  -  Il  figlio  naturale
          assume  il  cognome  del  genitore  che  per  primo  lo  ha
          riconosciuto. Se  il  riconoscimento  e'  stato  effettuato
          contemporaneamente  da  entrambi  i  genitori   il   figlio
          naturale assume il cognome del padre. 
            Se  la  filiazione  nei  confronti  del  padre  e'  stata
          accertata o riconosciuta successivamente al  riconoscimento
          da parte della madre, il figlio naturale puo'  assumere  il
          cognome del padre aggiungendolo o  sostituendolo  a  quello
          della madre. 
            Nel caso di minore eta' del  figlio,  il  giudice  decide
          circa, l'assunzione del cognome del padre.".