Art. 99 
         (Correzioni dell'autorita' diplomatica o consolare) 
 
   1. Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui  sia
incorsa l'autorita' diplomatica  o  consolare,  provvede  l'autorita'
medesima secondo le modalita' di cui all'articolo 98. 
   2.  Il  ricorso  in  opposizione  avverso  la  correzione  operata
dall'autorita' diplomatica o consolare si propone  al  tribunale  nel
cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui e' stato
registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.