Art. 99 (Correzioni dell'autorita' diplomatica o consolare) 1. Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia incorsa l'autorita' diplomatica o consolare, provvede l'autorita' medesima secondo le modalita' di cui all'articolo 98. 2. Il ricorso in opposizione avverso la correzione operata dall'autorita' diplomatica o consolare si propone al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui e' stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.