Art. 102.

           (Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)

   1.  L'articolo  15  della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, come
modificato  dall'articolo  2  del  decreto-legge 6 settembre 1999, n.
308,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n.
402, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  15.  -  (Societa' per l'acquisto e la cartolarizzazione dei
crediti).  -  1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica e' autorizzato a costituire una societa' per
azioni,  con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente
ad  oggetto  esclusivo  l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti
d'imposta  e  contributivi  maturati  e maturandi dallo Stato e dagli
enti pubblici previdenziali.
   2.  Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti
nonche'  alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi
riferiti,  in  quanto  compatibili, al Ministero delle finanze e agli
enti  pubblici  previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione
di  crediti  di  imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi
contenuti,  devono  intendersi  riferiti  ad  uno  o piu' decreti del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle finanze.
   3.  Il  ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta
viene  destinato  al  rimborso dei debiti di imposta o in alternativa
secondo  modalita'  da  definire con decreto del Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle finanze".
   2.  Il  comma  3 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' sostituito dal seguente:
   "3.  Fatti  comunque  salvi  accordi  tra  le  parti conformi alle
condizioni  economiche  normalmente definite sul mercato, a decorrere
dal  1 gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di
altri  enti  pubblici,  affidate in gestione o depositate a qualsiasi
titolo  presso  un  istituto  di  credito, deve essere corrisposto un
interesse  pari  al  tasso  ufficiale di riferimento pubblicato dalla
Banca  d'Italia  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213".
   3.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,   cessa   per   gli   enti  cessionari  la  facolta'  prevista
dall'articolo  1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di
trasferire  i  crediti  ad  essi  ceduti al Ministero del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica,  a  conguaglio  delle
anticipazioni  di  cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n.
370.
   4.  All'articolo  13,  comma  1,  terzo  periodo,  della  legge 23
dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse le
seguenti  parole:  "tra  primarie  societa' operanti in esclusiva nel
settore del monitoraggio e della valutazione".
   5.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  concorda con l'INAIL appropriate forme di remunerazione dei
proventi  della  cartolarizzazione  dei crediti del medesimo istituto
nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni
iniziali per il 2001.
 
          Note all'art. 102:
              -  Il  testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1999,
          n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato. Legge finanziaria 2000), cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  48  (Operazioni  in  titoli di Stato sul mercato
          secondario  e  gestione della liquidita'). - 1. (Aggiungere
          un comma all'art. 8, legge 22 dicembre 1984, n. 887).
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  puo'  autorizzare  interventi di
          gestione  delle  disponibilita'  liquide  degli  enti della
          pubblica   amministrazione,   al   fine  di  aumentarne  la
          redditivita',  affidandone il coordinamento al Dipartimento
          del  tesoro,  anche  per  le  valutazioni di compatibilita'
          finanziaria.
              3.  Fatti  comunque  salvi  gli  accordi  tra  le parti
          conformi  alle  condizioni  economiche normalmente definite
          sul  mercato,  a  decorrere dal 1 gennaio 2000, su tutte le
          somme  di  pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici,
          affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso
          un   istituto   di  credito,  deve  essere  corrisposto  un
          interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato
          dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto
          legislativo 24 giugno 1998, n. 213".
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          24 giugno  1998,  n.  213  (Disposizioni per l'introduzione
          dell'euro  nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1,
          comma  1,  della  legge  17 dicembre  1997,  n. 433), e' il
          seguente:
              "Art. 2 (Parametri di indicizzazione). - 1. A decorrere
          dal  1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni
          la  Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui
          misura  sostituisce  quella  della  cessata ragione normale
          dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'art. 1
          della    legge    7 febbraio   1992,   n.   82,   al   fine
          dell'applicazione  agli strumenti giuridici che vi facciano
          rinvio  quale  parametro  di  riferimento.  Detto  tasso e'
          inizialmente  determinato nella misura dell'ultimo tasso di
          sconto  e  successivamente modificato dal Governatore della
          Banca  d'Italia,  con  proprio provvedimento da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tenendo
          conto  delle  variazioni riguardanti lo strumento monetario
          adottato dalla Banca centrale europea che la Banca d'Italia
          considerera'  piu' comparabile al tasso ufficiale di sconto
          in  termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo
          di effetto.
              2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri
          finanziari   di   indicizzazione   venuti  meno  a  seguito
          dell'introduzione  dell'euro si considerano automaticamente
          sostituiti  dai  nuovi  parametri finanziari che il mercato
          nel  quale  i parametri cessati venivano rilevati adotta in
          loro  sostituzione.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, sentita la Banca d'Italia,
          dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione.
              3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica
          si  fa  ricorso,  in  mancanza  di  una  diversa previsione
          contenuta  negli  strumenti  giuridici  o  di accordo sulla
          determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore
          unico  o  ad  un  collegio  di tre arbitratori se il valore
          dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni.
              4.  Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle
          parti  o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza
          di  chi  vi  ha interesse, dal presidente del tribunale del
          luogo ove il contratto e' stato concluso.
              5.   Gli   arbitratori,   entro  quarantacinque  giorni
          dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo
          di  altri  quarantacinque  giorni, determinano il parametro
          sostitutivo           assicurandone           l'equivalenza
          economico-finanziaria  rispetto  al  parametro  cessato. Il
          compenso  degli  arbitratori  e'  a carico delle parti. Per
          quanto non diversamente disposto si applica l'art. 1349 del
          codice civile".
              -  Il testo dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n.
          370  (Norme  in  materia  di  attribuzioni e di trattamento
          economico del personale postelegrafonico e disposizioni per
          assicurare   il   pagamento  delle  pensioni  INPS)  e'  il
          seguente:
              "Art.  16  (Servizio pagamento pensioni INPS). - Per il
          servizio     relativo     ai     pagamenti,     da    parte
          dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle
          varie   forme   di   assicurazione  per  l'invalidita',  la
          vecchiaia  ed  i superstiti gestite dall'Istituto nazionale
          della   previdenza   sociale,   quest'ultimo  e'  tenuto  a
          precostituire  in  conto  corrente  infruttifero  presso la
          Tesoreria   centrale,  almeno  cinque  giorni  prima  della
          scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.
              Per  la  precostituzione del fondo di cui al precedente
          comma,  l'Istituto,  in  caso  di  disavanzo delle gestioni
          relative   all'assicurazione   generale   obbligatoria  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, si avvale
          temporaneamente  delle disponibilita' delle gestioni attive
          da esso amministrate.
              In difetto delle disponibilita' di cui al secondo comma
          sono   autorizzate   per   il   pagamento   delle  pensioni
          anticipazioni  di  tesoreria  senza  oneri di interessi nei
          limiti   delle   somme   dovute  dallo  Stato  all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale.  Senza gli interessi
          previsti  dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
          1827,  saranno  per  contro  regolati i debiti contributivi
          dello  Stato  verso  l'Istituto  nazionale della previdenza
          sociale.
              Qualora   si   manifestino   esigenze   finanziarie  di
          carattere  eccezionale,  il  Ministro  per  il  tesoro puo'
          disporre  che  siano superati i limiti di cui al precedente
          comma.
              In  tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e'
          dovuto  da  parte  dell'Istituto un interesse in misura non
          inferiore  a  quello  corrisposto  dal Tesoro alla Banca di
          emissione.
              Con  decreto  del Ministro per il tesoro sono stabilite
          le modalita' di attuazione del presente articolo".
              -  Il  testo dell'art. 13, comma 1, della citata legge,
          n. 448/1998 e' cosi' modificato dalla presente legge:
              "1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  8  del
          decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  i
          crediti   contributivi,  ivi  compresi  gli  accessori  per
          interessi,  le sanzioni e le somme aggiuntive come definite
          all'art.  1,  commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre
          1996,   n.   662,   e   successive  modificazioni,  vantati
          dall'INPS,  gia'  maturati e quelli che matureranno sino al
          31 dicembre  2001,  sono ceduti a titolo oneroso, in massa,
          anche  al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal
          fine  l'INPS  si  avvale  di  uno  o  piu'  consulenti  con
          comprovata    esperienza   tecnico-economica   scelti   con
          l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica secondo procedure competitive tra
          primarie  banche  italiane  ed  estere.  L'INPS  si  avvale
          altresi'   di  un  consulente  terzo  per  il  monitoraggio
          dell'operazione    di    cartolarizzazione,    scelto   con
          l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica secondo procedure competitive. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  sulla  base  di  apposita  relazione presentata
          dall'INPS,   riferisce  al  Parlamento  ogni  sei  mesi,  a
          decorrere  dalla data di costituzione della societa' di cui
          al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti".