Art. 102. (Cartolarizzazione dei crediti e altre misure) 1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - (Societa' per l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a costituire una societa' per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali. 2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonche' alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. 3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalita' da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze". 2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: "3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213". 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370. 4. All'articolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "tra primarie societa' operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione". 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con l'INAIL appropriate forme di remunerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali per il 2001.
Note all'art. 102: - Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 48 (Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidita'). - 1. (Aggiungere un comma all'art. 8, legge 22 dicembre 1984, n. 887). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare interventi di gestione delle disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita' finanziaria. 3. Fatti comunque salvi gli accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213". - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433), e' il seguente: "Art. 2 (Parametri di indicizzazione). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso e' inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca centrale europea che la Banca d'Italia considerera' piu' comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione. 3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni. 4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal presidente del tribunale del luogo ove il contratto e' stato concluso. 5. Gli arbitratori, entro quarantacinque giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri quarantacinque giorni, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori e' a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l'art. 1349 del codice civile". - Il testo dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 (Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS) e' il seguente: "Art. 16 (Servizio pagamento pensioni INPS). - Per il servizio relativo ai pagamenti, da parte dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo e' tenuto a precostituire in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, almeno cinque giorni prima della scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti. Per la precostituzione del fondo di cui al precedente comma, l'Istituto, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, si avvale temporaneamente delle disponibilita' delle gestioni attive da esso amministrate. In difetto delle disponibilita' di cui al secondo comma sono autorizzate per il pagamento delle pensioni anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi previsti dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, saranno per contro regolati i debiti contributivi dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Qualora si manifestino esigenze finanziarie di carattere eccezionale, il Ministro per il tesoro puo' disporre che siano superati i limiti di cui al precedente comma. In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e' dovuto da parte dell'Istituto un interesse in misura non inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla Banca di emissione. Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo". - Il testo dell'art. 13, comma 1, della citata legge, n. 448/1998 e' cosi' modificato dalla presente legge: "1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o piu' consulenti con comprovata esperienza tecnico-economica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. L'INPS si avvale altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti".