Art. 79.
          Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)

  1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con
rapporto   di  lavoro  subordinato  privato  e  in  attuazione  della
riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori di
lavoro  un  contributo  sulle  retribuzioni  di  tutti  i  lavoratori
dipendenti nelle seguenti misure:
    a)  dello  0,46  per  cento  sulla  retribuzione  per  il settore
dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
    b)  dello  0,24  per  cento sulla retribuzione per il settore del
terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
    c)  dello  0,13  per  cento sulla retribuzione per il settore del
credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
    d)  dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per
cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli
operai  a  tempo  indeterminato  secondo  le  disposizioni  di cui al
decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 791, convertito dalla legge 26
febbraio  1982,  n.  54,  per gli operai agricoli a tempo determinato
secondo  le  disposizioni  del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.
146;  e  per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a
riferimento  i  salari  medi convenzionali di cui all'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
    e)  dello  0,01  per  cento per gli allievi dei cantieri scuola e
lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
  2.  Per  gli  apprendisti  e'  dovuto  un  contributo  di  lire  32
settimanali.
  3.  Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza
per   i   giornalisti  italiani  "Giovanni  Amendola"  e'  dovuto  un
contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
  4.  In  relazione  al  versamento dei contributi di cui al presente
articolo,  alle  trasgressioni  degli  obblighi  relativi ed a quanto
altro  concerne  il contributo medesimo, si applicano le disposizioni
relative ai contributi obbligatori.
  5.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, di concerto con
quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente
articolo  puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze
delle relative gestioni.
 
          Note all'art. 79, comma 1, lettera d):
              - Per  il titolo del decreto-legge n. 791/1981, si veda
          in nota all'art. 68, comma 1.
              - Il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 recante
          "Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 24,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza
          agricola" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del
          9 giugno 1997.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1968,  n.  488  recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo
          delle   pensioni   a   carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109
          del 30 aprile 1968. Si riporta il testo dell'art. 28:
              "Art.  28.  -  A decorrere dal 1o agosto 1968 e fino al
          31 dicembre  1970,  i  contributi  base  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti,   sono  dovuti  nelle  misure  stabilite  dalla
          tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei
          salariati  fissi  a  contratto  annuo ed assimilati e nelle
          misure  stabilite  dalla  successiva  tabella B, divise per
          sei,  per  le  categorie  dei  giornalieri  di  campagna ed
          assimilati,   in   rapporto   alle  retribuzioni  medie  da
          determinarsi  annualmente  per  provincia,  con decreto del
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
          commissione   centrale   di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo  8 febbraio  1945,  n.  75,  sulla  base  delle
          retribuzioni  risultanti dai contratti collettivi di lavoro
          stipulati  per  le  suddette  categorie di lavoratori dalle
          organizzazioni sindacali interessate.
              Le  classi  di  contribuzione di cui alle tabelle A e B
          citate    nel    comma    precedente,    sono   individuate
          moltiplicando,    rispettivamente,    per    ventisei    la
          retribuzione  giomaliera  dei  salariati  fissi a contratto
          annuo  ed  assimilati e per sei la retribuzione giornaliera
          dei giornalieri di campagna ed assimilati.
              Dal  1o agosto  1968  e fino all'emanazione dei decreti
          ministeriali  previsti  nel  primo  comma,  le retribuzioni
          medie  giornaliere  da  prendersi a base per il calcolo dei
          contributi  sono  stabiliti  nelle  seguenti-misure: per la
          categoria  dei  salariati fissi, L. 2.370; per le categorie
          dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
              La  misura  dei  contributi integrativi dovuti al Fondo
          per  l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie
          e'  stabilita  nel  3  per  cento  delle retribuzioni medie
          determinate  nelle  forme  sopra  indicate, di cui il 2 per
          cento  a  carico  dei  datori  di  lavoro e l'1 per cento a
          carico dei lavoratori.
              I  contributi  integrativi  di  cui al comma precedente
          sono  dovuti,  per  le  categorie  dei  salariati  fissi  a
          contratto  annuo  ed  assimilati, in ragione di 26 giornate
          per ogni mese di lavoro.
              Non   si   applica,   ai  fini  della  riscossione  dei
          contributi  dovuti  per  i lavoratori agricoli subordinati,
          l'art.  15,  secondo  comma  del regio decreto 24 settembre
          1940, n. 1949.
              Qualora,  in  applicazione  dell'art. 15 comma secondo,
          del  regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa,
          in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli
          unificati,  di  cui al regio decretolegge 28 novembre 1938,
          n.  2138,  e successive modificazioni ed integrazioni, e la
          sospensione    sia   comunque   determinata   in   rapporto
          all'ammontare   complessivo   di   tali  contributi,  detto
          ammontare  deve  essere  calcolato  tenendo  conto di tutti
          indistintamente  i contributi medesimi, ivi compresi quelli
          esclusi,   per  disposizione  di  legge,  dall'applicazione
          dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre
          1940, n. 1949.".
          Nota all'art. 79, comma 1, lettera e):
              - La  legge  6 agosto 1975, n. 418 recante "Modifiche e
          integrazioni  della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia
          di  cantieri  di  lavoro e di rimboschimento e sistemazione
          montana"  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del
          29 agosto 1975.