Art. 79. Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21) 1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure: a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo; b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto; c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati; d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418. 2. Per gli apprendisti e' dovuto un contributo di lire 32 settimanali. 3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e' dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione. 4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori. 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Note all'art. 79, comma 1, lettera d): - Per il titolo del decreto-legge n. 791/1981, si veda in nota all'art. 68, comma 1. - Il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1968. Si riporta il testo dell'art. 28: "Art. 28. - A decorrere dal 1o agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate. Le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B citate nel comma precedente, sono individuate moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la retribuzione giomaliera dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera dei giornalieri di campagna ed assimilati. Dal 1o agosto 1968 e fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi sono stabiliti nelle seguenti-misure: per la categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670. La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie e' stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. I contributi integrativi di cui al comma precedente sono dovuti, per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate per ogni mese di lavoro. Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, l'art. 15, secondo comma del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Qualora, in applicazione dell'art. 15 comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa, in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli unificati, di cui al regio decretolegge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, e la sospensione sia comunque determinata in rapporto all'ammontare complessivo di tali contributi, detto ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli esclusi, per disposizione di legge, dall'applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.". Nota all'art. 79, comma 1, lettera e): - La legge 6 agosto 1975, n. 418 recante "Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 29 agosto 1975.