Art. 80.
         Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di base
     (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)

  1.   Per   il  finanziamento  dell'assegno  di  maternita'  di  cui
all'articolo  74  e'  istituito  un  Fondo  presso  la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  la  cui  dotazione e' stabilita in lire 25
miliardi  per  l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in
lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
  2.  A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le
relative  somme,  con  conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla
base di specifica rendicontazione.