Art. 82. 
Oneri derivanti  dal  trattamento  di  maternita'  delle  lavoratrici
autonome (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7  e  8;  legge  23
              dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1) 
 
  1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del  Capo
XI, si provvede con un contributo  annuo  di  lire  14.500  per  ogni
iscritto all'assicurazione generale obbligatoria  per  l'invalidita',
vecchiaia e superstiti  per  le  gestioni  dei  coltivatori  diretti,
coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali. 
  2. Al  fine  di  assicurare  l'equilibrio  delle  singole  gestioni
previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione  dell'INPS,  con  proprio   decreto   stabilisce   le
variazioni dei contributi di cui al comma 1,  in  misura  percentuale
uguale alle variazioni delle corrispettive indennita'.