Art. 83
            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
                     delle libere professioniste
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

  1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo
XII,  si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a
casse  di  previdenza  e  assistenza  per i liberi professionisti. Il
contributo  e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento
dei  contributi  dovuti  in misura fissa di cui all'articolo 22 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
  2.  A  seguito  della  riduzione  degli  oneri di maternita' di cui
all'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede
con  i  decreti  di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un
procedimento   che   preliminarmente   consideri  una  situazione  di
equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
  3.  I  Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
accertato  che  le  singole  casse  di  previdenza e assistenza per i
liberi  professionisti  abbiano disponibilita' finanziarie atte a far
fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la
riduzione  della  contribuzione  o  la  totale  eliminazione di detto
contributo,  sentito  il parere dei consigli di amministrazione delle
casse.
 
          Nota all'art. 83, comma 1:
              - La   legge   3 giugno  1975,  n.  160,  e  successive
          modificazioni,  recante  "Norme  per  il  miglioramento dei
          trattamenti   pensionistici  e  per  il  collegamento  alla
          dinamica  salariale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del  5 giugno  1975,  n. 146. Si riporta il testo dell'art.
          22:
              "Art.  22  (Adeguamento periodico dei contributi dovuti
          in  misura  fissa).  -  A  decorrere dal periodo di paga in
          corso  al  1o gennaio  1976  i  contributi previdenziali ed
          assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale
          della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura
          percentuale  e con la stessa decorrenza degli aumenti delle
          pensioni  verificatisi  in  applicazione dell'art. 19 della
          legge  30 aprile  1969,  n.  153, con l'arrotondamento alle
          dieci  lire  per  eccesso.  I relativi contributi base sono
          determinati  in  relazione  alla  corrispondente  classe di
          contribuzione.  Della  stessa  percentuale  e con la stessa
          decorrenza  e  modalita'  sono  aumentate  le  misure delle
          retribuzioni  medie o convenzionali stabilite anteriormente
          al  1o gennaio  dell'anno  precedente  con esclusione delle
          retribuzioni   medie   o  convenzionali  dei  lavoratori  a
          domicilio  di  cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che
          sono  prorogate  al  19 gennaio 1977 nelle misure stabilite
          con  il  decreto  ministeriale  6 novembre  1974,  e  degli
          addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
              A    decorrere   dal   1o gennaio   1974   l'indennita'
          integrativa   speciale,  di  cui  all'art.  1  della  legge
          27 maggio  1959,  n.  324,  corrisposta  al personale dello
          Stato,  anche  con  ordinamento autonomo, e' da considerare
          tra  gli  elementi della retribuzione previsti dall'art. 12
          della  legge  30 aprile  1969,  n.  153, per il calcolo dei
          contributi di previdenza e di assistenza sociale.
              Per   i   lavoratori   che   percepiscono  l'indennita'
          integrativa  speciale,  le  retribuzioni convenzionali sono
          aumentate   in   misura  pari  all'aumento  apportato  alla
          suddetta indennita' integrativa speciale.".