Art. 83 Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1) 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. 2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui all'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate. 3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilita' finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione della contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli di amministrazione delle casse.
Nota all'art. 83, comma 1: - La legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, recante "Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1975, n. 146. Si riporta il testo dell'art. 22: "Art. 22 (Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa). - A decorrere dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 1976 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso. I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione. Della stessa percentuale e con la stessa decorrenza e modalita' sono aumentate le misure delle retribuzioni medie o convenzionali stabilite anteriormente al 1o gennaio dell'anno precedente con esclusione delle retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. A decorrere dal 1o gennaio 1974 l'indennita' integrativa speciale, di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e' da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale. Per i lavoratori che percepiscono l'indennita' integrativa speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari all'aumento apportato alla suddetta indennita' integrativa speciale.".