Art. 84.
            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
           delle collaboratrici coordinate e continuative
         (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)

  1.  Per  i  soggetti  che  non  risultano  iscritti  ad altre forme
obbligatorie,   il   contributo   alla   gestione   separata  di  cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e'
elevato  di  una  ulteriore  aliquota  contributiva  pari a 0,5 punti
percentuali,    per    il    finanziamento    dell'onere    derivante
dall'estensione   agli   stessi  anche  della  tutela  relativa  alla
maternita'.
 
          Nota all'art. 84, comma 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma 26, della citata
          legge n. 335/1995, si veda in note all'art. 64, comma 1.