Art. 84. Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle collaboratrici coordinate e continuative (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16) 1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternita'.
Nota all'art. 84, comma 1: - Per il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335/1995, si veda in note all'art. 64, comma 1.