Art. 83.
                        Concorso di sanzioni

  1.  Nei  confronti  dell'ente  si  applicano  soltanto  le sanzioni
interdittive  stabilite nel presente decreto legislativo anche quando
diverse   disposizioni  di  legge  prevedono,  in  conseguenza  della
sentenza  di  condanna  per  il  reato,  l'applicazione nei confronti
dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
  2.  Se,  in  conseguenza  dell'illecito,  all'ente  e'  stata  gia'
applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo
a  quella  interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la
durata  della  sanzione  gia'  sofferta  e'  computata  ai fini della
determinazione  della durata della sanzione amministrativa dipendente
da reato.