Art. 85
                     Disposizioni regolamentari

  1.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data
di  pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della
giustizia   adotta   le   disposizioni   regolamentari   relative  al
procedimento   di   accertamento   dell'illecito  amministrativo  che
concernono:
a) le  modalita'  di  formazione  e tenuta dei fascicoli degli uffici
   giudiziari;
b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
c) le  altre  attivita'  necessarie  per  l'attuazione  del  presente
   decreto legislativo.
  2.  Il  parere  del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal
comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 8 giugno 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Nota all'art. 85:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".