Art. 77 (L)
                  Progettazione di nuovi edifici e
                 ristrutturazione di interi edifici
                 (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)

    1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati,
  ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli
  di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono
  redatti  in  osservanza  delle  prescrizioni  tecniche previste dal
  comma 2.
    2.  Il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti fissa con
  decreto,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  52,  le  prescrizioni
  tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e
  la  visitabilita'  degli edifici privati e di edilizia residenziale
  pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
    3. La progettazione deve comunque prevedere:
      a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
  per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
      b)  idonei  accessi  alle  parti  comuni  degli  edifici e alle
  singole unita' immobiliari;
      c)  almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
  mezzi di sollevamento;
      d)  l'installazione,  nel  caso  di  immobili  con  piu' di tre
  livelli  fuori  terra,  di  un  ascensore per ogni scala principale
  raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
    4.  E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
  professionista   abilitato  di  conformita'  degli  elaborati  alle
  disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
    5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati
  ai  sensi  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono
  essere  approvati  dalla  competente  autorita'  di tutela, a norma
  degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.