Art. 78 (L) 
   Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche 
                 (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2) 
 
  1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli   edifici   privati   dirette   ad   eliminare   le    barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della  legge  30
marzo 1971, n. 118, ed all'articolo  1  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonche' la realizzazione  di
percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione
atti a favorire la mobilita' dei  ciechi  all'interno  degli  edifici
privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o  in
seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136,
secondo e terzo comma, del codice civile. 
  2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non  assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,  le  deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo  del  codice
civile, possono  installare,  a  proprie  spese,  servoscala  nonche'
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono  anche  modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine  di  rendere  piu'  agevole
l'accesso  agli  edifici,  agli  ascensori   e   alle   rampe   delle
autorimesse. 
  3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo  comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
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