Art. 79 (L)
           Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere
      architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
                 (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)

    1.  Le  opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in
  deroga  alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
  anche  per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni
  o di uso comune a piu' fabbricati.
    2.  E'  fatto  salvo  l'obbligo di rispetto delle distanze di cui
  agli  articoli  873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra
  le  opere  da  realizzare  e i fabbricati alieni non sia interposto
  alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.