Art. 80 (L)
                 Rispetto delle norme antisismiche,
            antincendio e di prevenzione degli infortuni
                 (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)

    1.  Fermo  restando  l'obbligo  del  preavviso  e  dell'invio del
  progetto  alle  competenti  autorita'  a  norma  dell'articolo  94,
  l'esecuzione  delle  opere  edilizie  di  cui  all'articolo  78, da
  realizzare  in  ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di
  prevenzione  degli  incendi e degli infortuni, non e' soggetta alla
  autorizzazione  di  cui  all'articolo 94. L'esecuzione non conforme
  alla  normativa  richiamata  al  comma 1 preclude il collaudo delle
  opere realizzate.