Art. 46 
                     (Titolari dei trattamenti) 
 
   1. Gli uffici giudiziari di ogni  ordine  e  grado,  il  Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di  autogoverno  e  il
Ministero della giustizia  sono  titolari  dei  trattamenti  di  dati
personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento. 
   2. Con decreto del  Ministro  della  giustizia  sono  individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente  a
banche di dati centrali  od  oggetto  di  interconnessione  tra  piu'
uffici o titolart. I provvedimenti con  cui  il  Consiglio  superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al  comma
1  individuano  i  medesimi  trattamenti  da  essi  effettuati   sono
riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.