Art. 48 
                (Banche di dati di uffici giudiziari) 
 
   1. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria di ogni ordine e  grado
puo' acquisire in conformita' alle vigenti  disposizioni  processuali
dati,  informazioni,  atti  e   documenti   da   soggetti   pubblici,
l'acquisizione puo' essere effettuata anche  per  via  telematica.  A
tale   fine   gli   uffici   giudiziari   possono   avvalersi   delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte  dei  medesimi
uffici, mediante  reti  di  comunicazione  elettronica,  di  pubblici
registri, elenchi, schedari e banche  di  dati,  nel  rispetto  delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli  3  e  11
del presente codice.